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Decreto Aiuti quater: tutte le novità nel Superbonus 110% - Dicembre 2022

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 176 del 18 novembre 2022 “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”.

Superbonus nei condomini, cosa cambia con questo Decreto?

Riduzione della detrazione, partendo dall’aliquota del 110% per le spese sostenute nel corso del 2022, nelle seguenti misure:

  • Riduzione al 90% per le spese sostenute nel 2023;
  • Riduzione al 70% per le spese sostenute nel 2024;
  • Riduzione al 65% per le spese sostenute nel 2025.

La riduzione è prevista per gli interventi effettuati:

  • Dai condomini;
  • Dalle persone fisiche per edifici composti fino a quattro unità immobiliari;
  • Dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, altri soggetti ammessi e persone fisiche che operano al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.

La riduzione dal 110% al 90% non scatta rispetto alle spese sostenute nell’anno 2023 se alla data del 25 novembre 2022:

  • risulti presentata la CILAS (comunicazione di inizio lavori asseverata per i lavori superbonus);
  • risultino avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione di edifici.

N.B.: Unica eccezione vien fatta per le villette unifamiliari indipendenti che potranno continuare a beneficiare del superbonus al 110% fino al 31 marzo 2023, ma solo se è stato completato il 30% dei lavori al 30 settembre 2022.

Per le spese sostenute nell’anno di imposta 2023 dalle persone fisiche per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari, le nuove norme prevedono una detrazione pari al 90% tenendo conto delle seguenti condizioni:

  • l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
  • il contribuente abbia un reddito non superiore ai 15.000 euro;
  • i beneficiari devono essere proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento (es. diritto di usufrutto o abitazione).

Inoltre, segnaliamo un’altra novità: la possibilità di utilizzare in 10 rate annuali (invece che 4 o 5) i crediti di imposta non ancora utilizzati di comunicazione di cessione del credito o sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022.
Per poter fruire della novità si dovrà inviare all’Agenzia un’apposita comunicazione da parte del fornitore o del cessionario secondo le modalità attuative che verranno definite da un successivo provvedimento.

 

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